Il Portale di Acquedolci Me


Buona Sera ! Oggi è il 31-7-2010

Feed RSS di Acquedolcionline

 

 
 

 
 
NEWS  >  News  N°  926

 

 
 
 

28/12/2009

Si va verso la sfiducia al primo cittadino di Acquedolci

Respinti dai TAR di Palermo e di Catania gli "ultimi" ricorsi urgenti per scongiurare la discussione in aula consiliare, domani 29 dicembre 2009 ore 18.00, sulla sfiducia al Sindaco di Acquedolci Ciro Gallo.
Sfiducia presentata, lo ricordiamo, il 18 dicembre 2009, sulla cui validità e in atto un'approfondito studio tra le parti, visto che la legge parla dei 4/5 dei consiglieri assegnati ma recenti sentenze riportano quanto segue (ne citiamo una parte):
 
 
"che il calcolo per la determinazione della maggioranza necessaria all’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco (o del Presidente della Provincia), di cui all’art. 10, co. 1, L.r. n. 35/1997, come modificato dall’art. 2 L.r. n. 25/2000, va riferita al numero dei consiglieri effettivamente in carica e non a quelli che in origine componevano l'organo consiliare e siano successivamente venuti meno;"
 
 
 
Di seguito le ultime sentenze sulla vicenda acquedolcese dei TAR rispettivamente di Palermo e di Catania:
 
 
 
N. 01255/2009 REG.DEC.
N. 01667/2009 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
 
Il Presidente ff
ha pronunciato il presente
DECRETO
Sul ricorso numero di registro generale 1667 del 2009, proposto da:
Salvatore Natoli, Giovanni Fontana, rappresentati e difesi dagli avv. Lucia Di Salvo, Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lucia Di Salvo sito in Palermo, via Notarbartolo 5;

contro
Presidente della Regione Siciliana, Assessorato alla Famiglia, Politiche Sociali ed Enti Locali della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Palermo, presso i cui uffici di via A. De Gasperi 81 sono domiciliati; Comune di Acquedolci, non costituito in giudizio;

nei confronti di
Benedetto Mezzanotte, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Protopapa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marianna Oriti sito in Palermo, via Aspromonte 9; Giuseppe Salerno, Grazia Miceli, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-del provvedimento del 6 agosto 2009 prot. 35787 dell'Assessore Regionale alle autonomie locali con il quale viene concluso il procedimento connesso all'attività propositiva intrapresa dallo stesso Assessore pro tempore con nota 7.5.2009 prot. 8137 di trasmissione al Presidente dichiarativo della decadenza dell'organo consiliare.
-della nota del 20 luglio 2009 prot. 6774, con la quale il Presidente della Regione, ha restituito non firmata la proposta di presa d'atto dell'intervenuta decadenza di otto consiglieri Comunali su quindici assegnati al Comune.
ove occorra
del silenzio fomatosi in data 26.6.2009 rispetto alla proposta di presa d'atto dell'avvenuta decadenza del Consiglio Comunale di Acquedolci per le contestuali dimissioni formalizzate in data 27.04.2009 da 8 consiglieri comunali su quindici assegnati;.
 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari provvisorie proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205;
Vista la sentenza di questa Sezione n. 2160/2009;
Considerato che, alla luce di quanto precisato in quest’ultima pronunzia, ad un sommario esame, il ricorso in esame non appare sorretto da sufficiente fumus;
Ritenuto, pertanto, di non poter accogliere l’istanza di cui in premessa;
 

P.Q.M.
Respinge la richiesta di provvedimento cautelare urgente di cui in narrativa.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo il giorno 28 dicembre 2009.
 
 
 
 
 
  Il Presidente ff
  Nicola Maisano
 
 

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 28/12/2009
IL SEGRETARIO
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
 
Il Consigliere delegato
ha pronunciato il presente
DECRETO
Sul ricorso numero di registro generale 2444 del 2009, proposto da:
Giovanna Re, Graziella Pintaudi, rappresentati e difesi dagli avv. Salvatore Caputo, Benedetto Ricciardi, con domicilio eletto presso Francesco Carpinato in Catania, viale XX Settembre, 70;

contro
Comune di Acquedolci, rappresentato e difeso dall'avv. Beatrice Miceli, con domicilio eletto presso Maria Beatrice Miceli in Palermo, Segreteria; Presidente della Regione Sicilia, Assessorato Regionale Ala Famiglia, Politiche Sociali ed Enti Locali della Regione Siciliana, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Catania, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Consiglio Comunale di Acquedolci;

nei confronti di
Benedetto Mezzanotte, Calogero Calanna, rappresentati e difesi dall'avv. Antonello Protopapa, con domicilio eletto presso Antonello Protopapa in Acquedolci (Me), Segreteria; Luigi Oscar L'Abbate, Maria Di Nardo, Giuseppe Trovato, Alvaro Riolo, Grazia Miceli; Salvatore Barone, Daniele Di Salvo, Giuseppe Salerno, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Di Piazza, con domicilio eletto presso Paolo Di Piazza in Acquedolci, Segreteria;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Deliberazioni nn. 20,21,22,23,24 e 25 del 06.05.2009 con le quali si è proceduto alla ricostituzione del quorum funzionale del Consiglio Comunale ed alla surroga dei ricorrenti dalla carica di consigliere comunale con attribuzione dei seggi ai controinteressati;
Nota del 20.07.2009 prot. 6774, con la quale il Presidente della Regione ha restituito non firmata la proposta di presa d'atto dell'intervenuta decadenza di otto consiglieri Comunali su quindici assegnati al Comune;
Provvedimento del 06.08.2009 prot. 35787 dell'Assessore regionale delle autonomie locali;
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 14.09.2009, con la quale è stata sostituita la ricorrente Re Giovanna da componente della Commissione Elettorale Comunale..
 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari provvisorie proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205, depositata il 28 dicembre 2009;
Ritenuto che allo stato non si apprezzano i profili di danno grave ed irreparabile, presupposto indispensabile per l'accoglimento della misura cautelare interinale; considerato anche che i ricorrentI dalla misura cautelare non ricaverebbe un vantaggio immediato che conseguirebbe soltanto dalla declaratoria di decadenza del consiglio comunale (effetto che non è riconducibile automaticamente dalla sospensione di efficacia degli atti impugnati).
 

P.Q.M.
è rigettata la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo del giudizio sino alla camera di consiglio del 12 gennaio 2010, fissata per la trattazione collegiale dell'istanza stessa.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania il giorno 28 dicembre 2009.
 
 
 
 
 
  Il Consigliere delegato
  Vincenzo Salamone
 
 

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 28/12/2009
IL SEGRETARIO



 

La Redazione
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pagina generata in 0,1250 secondi