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NEWS  >  News  N°  934

 

 
 
 

26/01/2010

C.S. Dott. Benedetto Mezzanotte, ex Presidente del Consiglio Comunale di Acquedolci

A seguito della notifica al sottoscritto della Nota Prot. n. 2187 del 25.01.2010 del Servizio 1 “Assetto istituzionale e territoriale degli enti locali” dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica con la quale due funzionari regionali impiegati presso il predetto Assessorato, in riferimento alla delibera del Consiglio Comunale di Acquedolci n. 82 del 29.12.2009 di approvazione della mozione di sfiducia al sindaco ai sensi dell’art. 10 L.R. n. 35/1997, hanno testualmente comunicato che “non si darà corso alla declaratoria della cessazione degli Organi ordinari di codesto Ente, i quali, pertanto, rimangono legittimati all’espletamento delle funzioni di rispettiva competenza”, nonché relativamente all’articolo pubblicato sul punto dalla Gazzetta del Sud del 26.01.2010, si precisa e ribadisce che eventuali profili di illegittimità della delibera del consiglio comunale sopra richiamata, di approvazione della mozione di sfiducia, possono eventualmente essere dichiarati esclusivamente dagli organi di giustizia amministrativa (in Sicilia T.A.R. e C.G.A.) e non certo da dipendenti più o meno qualificati dell’Assessorato Regionale EE.LL..
Inoltre gli effetti dell’approvazione della mozione di sfiducia sono disciplinati espressamente dall’art. 10 della L.R. n. 35/1997 il quale dispone che “… se la mozione è approvata ne consegue l’immediata cessazione degli organi del comune” con il conseguente obbligo degli organi regionali di nominare il commissario per l’amministrazione provvisoria dell’ente e per l’indizione delle nuove elezioni per il primo turno elettorale utile.
 
A volere ulteriormente ribadire l’assoluta inefficacia della nota trasmessa dai funzionari dell’Assessorato Regionale EE.LL., si precisa che in più occasioni, interpretando la norma di cui all’art. 10 della L.R: n. 35/1997, la giurisprudenza amministrativa siciliana ha statuito che “ai sensi dell’art. 10, L.R. n. 35/1997, la votazione relativa alla mozione di sfiducia votata nei confronti del sindaco o del presidente della provincia va relazionata ai consiglieri assegnati, cioè a coloro che sono effettivamente in carica e non quelli che in origine componevano l’organo consiliare e successivamente venuti meno (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 19 gennaio 2006 n. 59, cfr. in tal senso anche ordinanza C.G.A. n. 726 e 727 del 28 luglio 2005)” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 20.08.2007 n. 1955), ed ancora “… atteso che quantunque la normativa di riferimento richieda per la mozione di sfiducia i 4/5 dei consiglieri assegnati, secondo il condivisibile orientamento di questa Sezione (cfr. Sent. N. 1955 del 20.08.2007) occorre avere riguardo, qualora non si possa procedere a surroga per mancanza di legittimati, al numero effettivo dei componenti l’organo consiliare” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 31.10.2007 n. 2469), smentendo miseramente quanto riportato nella predetta nota dei funzionari regionali secondo i quali “per analoga fattispecie la Magistratura Amministrativa, ad oggi, non ha emesso alcuna pronuncia di merito, tale da investire definitivamente la vicenda in questione, per cui la giurisprudenza regionale siciliana del T.A.R. e del C.G.A. risulta carente di elementi di fatto e di diritto tali da fungere da precedenti giurisprudenziali”, “dimenticando” che con Decreto Presidenziale del 19 agosto 2005, pubblicato in G.U.R.S. n. 39 del 2005, è stata decretata la cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio del comune di Antillo e contestuale nomina del Commissario Straordinario a seguito di approvazione della mozione di sfiducia di 7 (sette) consiglieri comunali su 7 (sette) rimasti in carica, rispetto ai 12 (dodici) componenti assegnati all’Ente.
                                                                      
                                                                                  Dott. Benedetto MEZZANOTTE
 
 
 
 
 
 
 

La Redazione
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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